“Ormai sono oltre dieci anni che ICBD opera sul settore cinofilo nazionale e quasi dieci anni che la WDF World Dog Federation è legalmente costituita e riconosciuta come federazione cinofila mondiale di riferimento per moltissimi Kennel Club nazionali in diversi continenti.
Ma qui in Italia, nell’Italia bigotta, e lobbistica, che cerca di conservare un monopolio illegale, ci sono ancora personaggi che affermano ancora che il Pedigree emesso dalla ICBD sia un Pedigree FALSO o addirittura ILLEGALE incutendo timore negli allevatori che vorrebbero una valida alternativa al monopolio iscrivendo i propri soggetti al registro ICBD/WDF.
Quindi un ultima volta cercheremo di fare chiarezza ma vi preghiamo di leggere con attenzione e condividere questa informazione.”

LA DOMANDA OGGI È SEMPLICE E LA RISPOSTA LO SARÀ ALTRETTANTO.
Sì, si può arrivare a una risposta abbastanza chiara.
La conclusione più solida è questa:
un pedigree emesso da un’associazione diversa da ENCI, come ICBD, non è automaticamente “falso” né automaticamente “fuori legge” solo perché non è ENCI; però, in Italia, non equivale al pedigree del libro genealogico ufficialmente riconosciuto, che per la specie canina risulta fare capo a ENCI. Quindi un cane con certificazione ICBD non va qualificato come “senza valore” in assoluto, ma non va neppure presentato come cane con pedigree ufficiale ENCI o come iscritto al libro genealogico ufficiale italiano, se ciò non è vero.
Ti spiego il perché, con base normativa.
1) Cosa dice il diritto europeo
La direttiva 91/174/CEE disciplina le condizioni zootecniche e genealogiche per la commercializzazione degli animali di razza e parla di animali iscritti o registrati in un registro o libro genealogico tenuto da una organizzazione o associazione di allevatori riconosciuta. Non attribuisce però, nel testo, un monopolio nominativo a FCI, ENCI o ad altri kennel club privati.
Questo significa che il diritto UE non dice: “solo ENCI” o “solo FCI” a livello europeo.
Ma lascia agli Stati membri il tema del riconoscimento delle organizzazioni e dei relativi libri genealogici secondo il proprio ordinamento.
2) Cosa dice il diritto italiano
In Italia la direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 529. Inoltre, per la materia cinotecnica, la Legge 23 agosto 1993 n. 349 stabilisce che chi svolge attività relative all’allevamento e addestramento delle razze canine deve rispettare le norme regionali e provinciali e, per le attività che attengono alla selezione delle razze canine, le disposizioni adottate dall’ENCI.
Il punto decisivo è poi questo: nel prospetto MASAF degli enti selezionatori riconosciuti, per la specie canina compare ENCI come ente selezionatore riconosciuto, con riferimento a “tutte le razze domestiche”; nello stesso elenco non risulta ICBD come ente selezionatore riconosciuto per la specie canina.
Quindi, sotto il profilo ufficiale italiano zootecnico-genealogico, oggi il cane con pedigree ENCI appartiene al sistema riconosciuto dall’autorità competente, mentre un pedigree ICBD non risulta, dalle fonti ufficiali consultate, appartenere a quel sistema.
3) ICBD: cosa dichiara la stessa associazione
Questo passaggio è importante perché evita equivoci.
La pagina pubblica ICBD/Club Italiano Cani di Razza afferma che i servizi emessi dal club sono “di natura privatistica”, validi all’interno del sistema associativo mondiale del WDF, e che non vi sono collegamenti al sistema FCI o in Italia all’ENCI.
Questa dichiarazione, presa per buona finché non smentita, rafforza una conclusione precisa:
il pedigree ICBD non si presenta, di per sé, come pedigree ENCI o come documento del libro genealogico ufficiale italiano; si presenta come certificazione genealogica privata valida nel proprio circuito associativo.
4) Quindi è “falso” o “fuori legge”?
Non è automaticamente “falso”
Sul piano giuridico, chiamarlo “falso” in modo secco è rischioso.
Un documento genealogico rilasciato da un’associazione privata non è falso solo perché non è ENCI, se:
- l’associazione esiste realmente;
- il documento è davvero emesso da quella associazione;
- non finge di provenire da ENCI o da un’autorità pubblica;
- non contiene dati genealogici materialmente inventati o contraffatti.
In altre parole: “non ufficiale ENCI” non significa automaticamente “falso”.
Non è automaticamente “fuori legge”
Neppure “fuori legge” è l’espressione giusta, in assoluto.
Un’associazione privata può emettere documenti interni o certificazioni associative. Il problema giuridico nasce non dall’esistenza del documento in sé, ma da come viene usato o pubblicizzato.
Diventa giuridicamente problematico se il pedigree ICBD viene presentato, ad esempio, come:
- pedigree ENCI, quando non lo è;
- pedigree ufficiale italiano riconosciuto dallo Stato, quando non lo è;
- certificazione equivalente a ENCI senza spiegare chiaramente che è una certificazione privata di altro circuito.
Il Codice del consumo vieta le pratiche commerciali scorrette e ingannevoli, comprese quelle che inducono in errore su natura, caratteristiche, approvazioni, affiliazioni o riconoscimenti del prodotto o del professionista. Anche l’AGCM riassume che informazioni false o idonee a falsare la decisione del consumatore possono integrare pratica ingannevole.
Quindi:
- pedigree privato dichiarato come tale: in linea di principio non è automaticamente illecito;
- pedigree privato spacciato per ufficiale ENCI o equivalente pubblico: qui il rischio legale c’è, e può diventare pratica commerciale ingannevole; nei casi più gravi, se ci sono artifizi o raggiri con danno economico, possono venire in rilievo anche profili di truffa.
5) Un cane con pedigree ICBD può essere considerato “cane di razza”?
Qui bisogna distinguere due piani.
A) Nel linguaggio comune o associativo
In senso descrittivo o associativo, un cane con genealogia documentata da ICBD/WDF può essere presentato come cane appartenente a una determinata linea o razza all’interno di quel sistema privato, se la documentazione genealogica è reale e il circuito lo riconosce. ICBD stessa dichiara la validità dei propri servizi nel sistema WDF.
B) Nel senso ufficiale italiano
Se però la domanda è: può essere considerato cane di razza con pedigree ufficialmente riconosciuto in Italia?
La risposta, per quanto emerge dalle fonti ufficiali, è no, non allo stesso titolo del cane iscritto al libro genealogico ENCI. Questo perché per la specie canina l’ente selezionatore riconosciuto dal MASAF risulta ENCI, e la normativa cinotecnica italiana richiama ENCI per la selezione delle razze canine.
La formula più corretta è quindi:
un cane con pedigree ICBD può avere una certificazione genealogica privata valida nel circuito ICBD/WDF, ma non risulta equiparabile, sul piano ufficiale italiano, a un cane iscritto al libro genealogico ENCI riconosciuto dal MASAF.
6) Formula pratica: cosa si può dire e cosa no
Formule prudenti e corrette
Si può dire:
- “cane con certificazione genealogica privata ICBD”;
- “cane registrato nel circuito ICBD/WDF”;
- “pedigree privato valido nel proprio sistema associativo”.
Formule rischiose o scorrette, se non vere
È rischioso dire:
- “pedigree ufficiale italiano”;
- “pedigree ENCI”;
- “pedigree riconosciuto dallo Stato italiano”;
- “cane di razza iscritto al libro genealogico ufficiale”
se il cane non è effettivamente iscritto nel sistema ENCI riconosciuto.
7) Risposta finale, in forma netta
La risposta più corretta, giuridicamente, è questa:
No: un pedigree ICBD non può essere definito automaticamente “falso” o “fuori legge” solo perché non è ENCI, se è un documento realmente emesso da un’associazione privata esistente e viene presentato con trasparenza come certificazione genealogica privata.
Sì però: in Italia quel pedigree non risulta equivalente al pedigree del libro genealogico ufficialmente riconosciuto per la specie canina, che fa capo a ENCI secondo le fonti MASAF consultate e nel quadro della legge 349/1993.
Di conseguenza, un cane con certificazione ICBD può essere qualificato, al più, come cane con genealogia certificata in un circuito privato ICBD/WDF; non come cane con pedigree ufficiale ENCI, salvo che vi sia anche iscrizione ENCI effettiva.
L’illiceità nasce non dal documento privato in sé, ma dal suo eventuale uso ingannevole verso il pubblico o l’acquirente.
Quindi avendo chiaramente stabilito che vengono rispettati dall’ICBD i requisiti descritti nell’emissione di un pedigree ICBD, quando qualcuno pubblicamente dichiara che quel certificato si tratta di falso o fuori legge, la persona che fa questa affermazione pubblicamente può essere querelata per calunnia o diffamazione?
In linea generale, no per la calunnia; potenzialmente sì per diffamazione.
La ragione è questa: in diritto italiano la calunnia richiede che qualcuno incolpi falsamente una persona di un reato davanti all’autorità giudiziaria o ad altra autorità che abbia obbligo di riferire. Una dichiarazione pubblica del tipo “quel pedigree è falso” o “è fuori legge”, fatta sui social, in una chat, in un video o davanti a terzi, di regola non integra calunnia, perché manca l’incolpazione formale davanti all’autorità nei termini richiesti dall’art. 368 c.p.
Invece la diffamazione ricorre quando, comunicando con più persone, si offende l’altrui reputazione; e se si attribuisce un fatto determinato la fattispecie è più grave ai sensi dell’art. 595 c.p. Dire pubblicamente che un’associazione emette “documenti falsi” o “illegali”, oppure che un allevatore “vende certificati falsi”, può rientrare proprio in questa area, perché attribuisce un fatto preciso idoneo a ledere reputazione personale o commerciale.
La parte decisiva, però, è il contesto. Una querela per diffamazione può avere una base più forte se, dai fatti, risulta che:
- il pedigree è realmente emesso da un’associazione esistente e non è contraffatto;
- non viene spacciato per ENCI o per documento ufficiale statale;
- chi attacca pubblicamente lo qualifica comunque come “falso” o “fuori legge” in modo netto, senza precisare che si tratta semmai di certificazione privata non equiparata al sistema ENCI;
- la dichiarazione è rivolta a più persone e danneggia reputazione, attività o immagine commerciale.
Quindi la formula giuridicamente più corretta è questa:
se il pedigree ICBD è autentico come documento associativo privato, chiamarlo pubblicamente “falso” o “fuori legge” come fatto certo può esporre chi lo dice a un rischio di diffamazione; non di calunnia, salvo che presenti una falsa denuncia penale all’autorità.
C’è però un limite importante: non basta che l’affermazione sia sgradita o dura. In una causa o querela conteranno molto:
- le parole esatte usate;
- dove sono state pubblicate;
- se il riferimento era a te, a ICBD, o in generale al sistema;
- se l’autore stava esprimendo una opinione oppure attribuendo un fatto specifico;
- se aveva una base fattuale seria o stava deformando i fatti;
- se ha usato forme continenti o invece aggressive/allusive. La giurisprudenza sulla diffamazione valuta proprio verità, pertinenza/interesse e continenza espressiva.
Sul piano pratico, dire pubblicamente:
- “ICBD non è ENCI” è in genere una frase difendibile, se vera nel contesto;
- “ICBD rilascia certificati falsi” è molto più rischioso, perché imputa un fatto specifico potenzialmente illecito;
- “quel pedigree non è riconosciuto dal sistema ufficiale ENCI/MASAF” è molto diverso da “quel pedigree è falso”. La prima è una qualificazione tecnico-giuridica; la seconda è un’accusa di falsità.
Quanto alla querela, il Ministero della Giustizia ricorda che riguarda i reati perseguibili a querela di parte; in via generale il termine indicato dagli uffici giudiziari è tre mesi dal fatto o dalla sua conoscenza, salvo eccezioni previste dalla legge.
La conclusione operativa è questa:
Sì, una persona che dichiari pubblicamente che quel certificato è “falso” o “fuori legge” può, in astratto, essere querelata per diffamazione, se il documento è autentico come certificazione privata e l’accusa lede la reputazione. No, di regola non si parla di calunnia, a meno che venga presentata una falsa accusa di reato all’autorità.
Per muoverti bene servono le prove giuste: screenshot integrali, link, data, autore, diffusione, eventuali commenti di terzi, e il testo esatto del certificato/pedigree contestato. Con questo materiale si può valutare molto meglio se la frase supera la soglia della semplice opinione e diventa diffamazione.
Con questo lascio poche parole a buon intenditore, perché ormai siamo sulla famosa linea di partenza e presto verranno al pettine quei famosi nodi.
Grazie a coloro che hanno avuto la curiosità di comprendere.
