Allevamento amatoriale in Italia: la legge riconosce la possibilità di allevare anche nella propria abitazione
Importanti chiarimenti sulle normative vigenti, sulla registrazione ASL e SINAC, sulla partita IVA e sui requisiti previsti per i piccoli allevamenti domestici.
Aggiornamento normativo al 26 ottobre 2026
Una questione che riguarda migliaia di appassionati e piccoli allevatori italiani
L’ICBD – Club Italiano Cani di Razza ritiene necessario fornire un chiarimento pubblico su una questione che, da tempo, genera incertezza tra gli allevatori italiani: la possibilità di allevare un numero limitato di cani, anche all’interno della propria abitazione, senza essere obbligati a disporre di un terreno agricolo o di una struttura professionale esterna.
Numerosi proprietari di cani di piccola taglia, come Chihuahua, Maltese, Barbone Toy, Yorkshire Terrier e Spitz Tedesco, desiderano dedicarsi responsabilmente all’allevamento, mantenendo presso la propria abitazione due o tre fattrici e programmando un numero contenuto di cucciolate.
Molti di questi cittadini vorrebbero semplicemente regolarizzare la propria posizione, rispettare gli obblighi sanitari e fiscali e svolgere la propria attività con trasparenza.
Troppo spesso, tuttavia, si ritiene erroneamente che chiunque desideri allevare e cedere cuccioli debba necessariamente costituire un’azienda agricola, possedere un terreno o costruire box esterni analoghi a quelli utilizzati negli allevamenti professionali.
La normativa nazionale non prevede un obbligo così generalizzato.
Anzi, le disposizioni del Ministero della Salute riconoscono espressamente la categoria dell’allevamento amatoriale di animali da compagnia, contemplando anche lo svolgimento dell’attività in abitazione privata.
È fondamentale, però, comprenderne correttamente requisiti, limiti e procedure.
1. Il riconoscimento ufficiale dell’allevamento amatoriale
Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 – Articolo 2, comma 1, lettera aa)
Il decreto legislativo n. 134/2022 disciplina il sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.
All’articolo 2, comma 1, lettera aa), il legislatore introduce espressamente la definizione di:
«Allevamento amatoriale di animali da compagnia».
Questa categoria viene disciplinata operativamente attraverso il Manuale del sistema di identificazione e registrazione (I&R).
Non si tratta, quindi, di una denominazione inventata dagli allevatori o utilizzata soltanto dalle associazioni cinofile: è una categoria espressamente contemplata dalla normativa statale.
Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2023, aggiornato dal D.M. 27 gennaio 2025
Il Manuale operativo I&R, allegato 1, paragrafo 2.4, punto 1, lettera B, stabilisce che l’allevamento amatoriale di animali da compagnia:
«Può essere svolta anche in abitazione privata»
e prevede che tale attività sia registrata nel SINAC dalla ASL competente, sulla base delle comunicazioni effettuate dall’operatore.
Questo passaggio rappresenta un riferimento legislativo fondamentale.
Il Ministero della Salute contempla dunque espressamente la possibilità che un’attività di allevamento amatoriale sia esercitata all’interno di un’abitazione privata, e non esclusivamente in una struttura esterna.
La disposizione non autorizza automaticamente qualsiasi immobile a ospitare un’attività economica: rimangono applicabili le normative sanitarie, edilizie, urbanistiche e regionali pertinenti.
Tuttavia, non è corretto sostenere che la sola presenza di un piccolo allevamento domestico sia incompatibile con la normativa nazionale.
2. Quante fattrici possono essere presenti in un allevamento amatoriale?
Il medesimo Manuale operativo nazionale individua, per le specie interessate, gli allevamenti amatoriali nelle attività in cui vengono detenute:
Da due a tre fattrici.
La norma precisa che per fattrici si intendono le femmine intere, in età fertile, adibite annualmente alla riproduzione.
È importante distinguere il numero complessivo dei cani detenuti dal numero delle femmine effettivamente utilizzate come riproduttrici.
Per esempio, un cittadino potrebbe possedere due femmine riproduttrici, un maschio e altri soggetti non destinati alla riproduzione.
La classificazione dell’attività dovrà essere valutata sulla base della situazione effettiva e delle dichiarazioni fornite all’ASL.
Il limite nazionale di due o tre fattrici non deve essere confuso con il numero complessivo degli animali posseduti, né con le diverse soglie stabilite ai fini dell’impresa agricola.
Chi possiede quattro o più fattrici effettivamente adibite annualmente alla riproduzione non può presumere di rientrare nella stessa categoria SINAC e dovrà verificare il corretto inquadramento con l’ASL.
3. Come si registra un allevamento amatoriale presso l’ASL?
La normativa prevede che l’attività sia registrata nel SINAC – Sistema di Identificazione Nazionale degli Animali da Compagnia.
Il riferimento operativo è il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
La procedura da seguire è la seguente.
Primo passaggio – Contattare il Servizio Veterinario ASL
Prima di avviare l’attività, il cittadino deve comunicare la propria intenzione di registrare un allevamento amatoriale ai sensi del D.Lgs. 134/2022 e del Manuale operativo I&R.
Secondo passaggio – Presentare la richiesta di registrazione
La ASL richiederà la modulistica e le informazioni necessarie, tra cui generalmente:
- Dati anagrafici e codice fiscale dell’operatore.
- Indirizzo dell’abitazione o della sede dell’allevamento.
- Specie e numero dei cani detenuti.
- Numero delle fattrici effettivamente destinate alla riproduzione.
- Descrizione dei locali e delle modalità di gestione degli animali.
- Documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta dalla procedura territoriale.
Terzo passaggio – Verifica delle condizioni
La ASL verifica la congruenza delle informazioni dichiarate con la tipologia di attività.
Nei casi previsti o ritenuti necessari può essere effettuato un sopralluogo per valutare le condizioni sanitarie e di benessere.
Quarto passaggio – Registrazione nel SINAC
In presenza dei requisiti previsti, la ASL procede alla registrazione dell’attività nel sistema nazionale.
La procedura sanitaria non sostituisce eventuali adempimenti presso il Comune o il SUAP, quando richiesti dalle disposizioni applicabili.
Una procedura realmente applicata dalle ASL
A conferma dell’applicazione concreta di questa normativa, l’ASL 1 Liguria ha pubblicato una procedura dedicata all’allevamento amatoriale di animali da compagnia, aggiornata al 31 agosto 2026.
La procedura prevede espressamente la registrazione in SINAC dell’attività svolta anche presso un’abitazione privata.
Tra i documenti richiesti figurano domanda di registrazione, relazione descrittiva, planimetria e documentazione relativa alle caratteristiche dei locali e degli impianti.
Questi specifici documenti e gli eventuali costi riguardano la procedura di quella ASL e non devono essere considerati automaticamente identici per tutto il territorio italiano.
Fonte istituzionale:
https://www.asl1.liguria.it/servizi-dalla-a-alla-z/2372-allevamento-amatoriale-animali-compagnia.html
4. È obbligatorio possedere un terreno agricolo o costruire box esterni?
Non esiste una disposizione nazionale che imponga automaticamente a ogni allevamento amatoriale di due o tre fattrici il possesso di un terreno agricolo o la realizzazione di box esterni.
Il riconoscimento dell’abitazione privata come possibile sede dell’attività è esplicitamente previsto dal Manuale operativo I&R.
Ciò non significa che non esistano requisiti da rispettare.
L’ambiente destinato agli animali deve essere adeguato al numero, alla taglia, alle necessità fisiologiche e comportamentali dei soggetti presenti.
Devono essere garantiti:
- Spazi sufficienti per il movimento e il riposo.
- Condizioni igieniche e ambientali adeguate.
- Accesso alle cure veterinarie.
- Corretta gestione della gravidanza, del parto e dell’allattamento.
- Alimentazione appropriata e disponibilità di acqua.
- Prevenzione del sovraffollamento e delle malattie.
- Rispetto della salubrità e delle norme applicabili all’immobile.
La detenzione di tre Chihuahua non presenta, evidentemente, le medesime esigenze di spazio di un’attività che ospita numerosi cani di grande mole.
È tuttavia necessario precisare che la piccola taglia non costituisce, da sola, un’esenzione dai requisiti sanitari o strutturali previsti dalle norme applicabili.
La valutazione deve essere effettuata sulla concreta situazione dell’allevamento.
5. Allevatore amatoriale e imprenditore agricolo: due qualificazioni differenti
Legge 23 agosto 1993, n. 349 e D.M. 28 gennaio 1994
La legge n. 349/1993 disciplina l’attività cinotecnica.
Il successivo Decreto Ministeriale del 28 gennaio 1994 stabilisce, ai fini della qualificazione come imprenditore agricolo cinotecnico, che non assumono tale qualifica gli allevatori che detengono meno di cinque fattrici e producono annualmente meno di trenta cuccioli.
Perciò, un cittadino con tre fattrici e una produzione annuale inferiore a trenta cuccioli non diventa automaticamente imprenditore agricolo cinotecnico.
Occorre tuttavia distinguere:
La soglia di cinque fattrici e trenta cuccioli riguarda la specifica qualificazione agricola, non costituisce un’autorizzazione generale a svolgere attività senza partita IVA o senza adempimenti sanitari.
Allo stesso modo, la soglia delle due o tre fattrici prevista dal Manuale I&R serve all’inquadramento sanitario dell’allevamento amatoriale e non determina automaticamente il trattamento fiscale dell’attività.
Sono due discipline differenti, che devono essere applicate secondo le rispettive finalità.
6. È possibile allevare occasionalmente senza partita IVA?
La risposta dipende dalla natura concreta dell’attività.
DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – Articolo 4
Ai fini dell’IVA, l’esercizio d’impresa è collegato, tra gli altri presupposti, allo svolgimento abituale di attività economiche.
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 67, comma 1, lettera i)
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi contempla i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.
Un privato che effettua una cucciolata realmente occasionale, senza esercitare un’attività economica abituale, può quindi trovarsi in una situazione nella quale non sia richiesta l’apertura della partita IVA.
Gli eventuali proventi fiscalmente rilevanti restano soggetti alle disposizioni tributarie applicabili.
Non è corretto affermare che sotto una determinata cifra, per esempio 5.000 euro annuali, la partita IVA non sia mai necessaria.
Il criterio decisivo è l’effettiva natura dell’attività, che deve essere valutata caso per caso.
7. Si può aprire una partita IVA mantenendo un piccolo allevamento domestico?
Un cittadino che intenda svolgere stabilmente un’attività economica di allevamento può valutare l’apertura di una partita IVA, anche quando possiede un numero limitato di fattrici.
L’apertura della partita IVA non determina automaticamente l’obbligo di acquistare un terreno agricolo.
L’inquadramento fiscale deve essere stabilito in base alla natura effettiva dell’attività, con l’assistenza di un professionista abilitato.
La classificazione ATECO 2025 contempla l’allevamento e la riproduzione di cani e gatti nel codice:
ATECO 01.48.99 – Allevamento di altri animali vari n.c.a.
La presenza di un codice ATECO riferito all’allevamento non equivale, da sola, alla qualifica di imprenditore agricolo cinotecnico.
Devono essere verificati separatamente l’eventuale iscrizione al Registro delle Imprese, il regime fiscale, la posizione previdenziale e gli obblighi amministrativi.
Inoltre, la registrazione dell’allevamento nel SINAC non sostituisce la partita IVA quando questa è necessaria.
In sintesi: registrazione sanitaria, autorizzazioni amministrative e regolarità fiscale sono adempimenti differenti.
8. Le normative regionali: l’esempio della Campania
Legge regionale Campania 11 aprile 2019, n. 3, aggiornata nel 2024 e 2025
La Regione Campania disciplina gli allevamenti attraverso la legge regionale n. 3/2019 e il regolamento attuativo n. 1/2021.
Il testo vigente della legge regionale incorpora modifiche introdotte anche nel 2024 e nel 2025.
L’articolo 2, comma 1, lettera o), definisce l’allevamento di cani e gatti per attività commerciali facendo riferimento alla presenza di almeno cinque fattrici oppure trenta cuccioli annuali.
Regolamento regionale Campania n. 1/2021 – Articolo 30
La disposizione prevede specifici requisiti strutturali per gli allevamenti che raggiungono determinate soglie dimensionali.
In particolare, per strutture comprese tra cinque e dieci fattrici o tra trenta e sessanta cuccioli all’anno, sono previsti requisiti relativi a box coperti e recinti esterni, con superfici differenziate anche in funzione del peso degli animali.
Tali specifici requisiti dimensionali non si applicano automaticamente, in base al solo articolo 30, comma 2, a un piccolo allevamento con tre fattrici e meno di trenta cuccioli annuali.
Non ne deriva, tuttavia, l’esenzione da ogni altra prescrizione.
L’articolo 17 della legge regionale 3/2019 disciplina l’attivazione delle strutture destinate all’allevamento mediante SCIA al SUAP comunale.
L’articolo 18 stabilisce inoltre obblighi specifici per allevatori e commercianti, comprendenti disposizioni relative alla formazione, alla registrazione degli animali, al registro di carico e scarico e alla loro cessione, secondo i rispettivi presupposti applicativi.
Per gli allevamenti domestici sotto le soglie commerciali regionali è necessario chiarire con l’ASL e il SUAP quali specifici adempimenti siano richiesti.
La registrazione sanitaria nazionale in SINAC non elimina automaticamente le disposizioni regionali o comunali.
9. Formazione professionale: una distinzione importante
Il D.M. 6 settembre 2023, articolo 5, comma 1, lettera b), prevede l’esonero dallo specifico obbligo formativo nazionale per gli operatori degli allevamenti amatoriali di animali da compagnia.
Il successivo D.M. 23 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2026, ha modificato la disciplina nazionale della formazione e prorogato al 31 dicembre 2026 il termine generale di adeguamento per i soggetti tenuti all’obbligo.
L’esonero previsto per gli allevamenti amatoriali non deve però essere confuso con un’esenzione da eventuali obblighi formativi autonomamente previsti dalle disposizioni regionali applicabili.
In Campania, per esempio, deve essere considerato anche l’articolo 18 della legge regionale 3/2019.
10. Microchip, registrazioni e responsabilità dell’allevatore
Qualunque sia la dimensione dell’attività, il piccolo allevatore deve garantire la corretta identificazione e registrazione degli animali secondo la normativa applicabile.
Il riferimento principale è il D.Lgs. 134/2022, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 220, insieme al D.M. 7 marzo 2023 e al D.M. 2 novembre 2023 relativo al SINAC.
La tracciabilità deve consentire di identificare i soggetti, registrare gli eventi previsti e documentare correttamente le cessioni.
Restano inoltre applicabili le disposizioni sul benessere degli animali, sulla responsabilità del proprietario e sulla tutela sanitaria.
L’ICBD ribadisce che allevare responsabilmente significa anche tutelare le fattrici, evitare riproduzioni eccessive, effettuare i controlli veterinari opportuni e non cedere cuccioli in condizioni sanitarie incompatibili con il loro benessere.
11. Il nuovo Regolamento europeo 2026/1818
Una normativa destinata a incidere sul futuro degli allevamenti
Il 10 agosto 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2026/1818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità.
Il regolamento è entrato in vigore il 30 agosto 2026, ma la sua applicazione generale è prevista a decorrere dal 31 agosto 2028, con ulteriori termini differenziati per alcune disposizioni.
Una previsione particolarmente significativa è contenuta nell’articolo 5.
Per gli stabilimenti che producono non più di due cucciolate per anno civile destinate all’immissione sul mercato, viene previsto un insieme di obblighi differenziato rispetto a quello ordinario.
Non si tratta di un’esenzione totale dalle regole sul benessere.
Il regolamento dimostra però che anche a livello europeo è prevista una differenziazione degli obblighi in relazione alle dimensioni dell’attività.
Questa soglia delle due cucciolate non deve essere confusa con le due o tre fattrici del sistema SINAC.
Nell’ottobre 2026 le nuove disposizioni europee non possono ancora essere utilizzate come sostituzione delle procedure nazionali attualmente applicabili.
12. Cosa cambia concretamente per i soci ICBD?
Alla luce delle normative esaminate, è possibile chiarire alcune situazioni concrete.
Caso A – Privato con una cucciolata occasionale
Un cittadino che occasionalmente fa riprodurre il proprio cane non è automaticamente tenuto ad aprire partita IVA, purché l’attività non presenti carattere abituale. Restano gli obblighi sanitari, identificativi e fiscali eventualmente applicabili.
Caso B – Piccolo allevamento con due o tre fattrici
La normativa nazionale contempla espressamente una categoria di allevamento amatoriale, registrabile in SINAC presso l’ASL competente, che può essere svolta anche in abitazione privata.
La registrazione richiede il rispetto delle condizioni applicabili e non elimina eventuali ulteriori adempimenti amministrativi.
Caso C – Allevatore con quattro fattrici
La presenza di quattro fattrici annualmente adibite alla riproduzione non rientra automaticamente nella definizione ministeriale dell’allevamento amatoriale da due a tre fattrici.
Occorre verificare con l’ASL il corretto inquadramento sanitario, considerando anche la disciplina regionale.
Caso D – Piccolo allevatore che vuole aprire partita IVA
È possibile valutare l’esercizio di un’attività economica regolare con un numero contenuto di cani, senza che la sola apertura della partita IVA imponga automaticamente il possesso di un terreno agricolo.
Devono però essere verificati il regime fiscale, l’idoneità della sede e gli eventuali adempimenti comunali e sanitari.
Caso E – Allevamento professionale di maggiori dimensioni
Quando l’attività raggiunge le soglie previste dalla normativa applicabile, possono diventare obbligatori requisiti strutturali e procedure differenti, compresi quelli relativi a box, recinti e spazi dedicati.
13. Il consiglio operativo dell’ICBD a tutti gli allevatori
Invitiamo i nostri soci che desiderano regolarizzare un piccolo allevamento domestico a procedere nel seguente modo:
1. Identificare il numero delle fattrici effettivamente utilizzate per la riproduzione e il numero prevedibile di cucciolate annuali.
2. Contattare il Servizio Veterinario ASL competente, facendo espresso riferimento al D.Lgs. 134/2022, articolo 2, comma 1, lettera aa), e al D.M. 7 marzo 2023, Manuale operativo I&R, paragrafo 2.4, lettera B, nel testo aggiornato.
3. Richiedere le modalità di registrazione dell’allevamento amatoriale nel SINAC, indicando che l’attività si svolgerebbe in abitazione privata.
4. Verificare presso il SUAP comunale l’eventuale necessità di SCIA e la compatibilità dell’attività con la destinazione d’uso dell’immobile.
5. Accertare con un commercialista il corretto inquadramento fiscale, distinguendo attività occasionale e attività economica abituale.
6. Richiedere sempre risposte scritte quando vengono imposti particolari requisiti strutturali, chiedendo l’indicazione della norma che ne costituisce il fondamento.
La normativa nazionale riconosce una categoria di allevamento amatoriale domestico. Per questo motivo, eventuali richieste di strutture esterne, terreni o particolari adeguamenti devono essere valutate in relazione alle disposizioni effettivamente applicabili alla situazione concreta.
14. La posizione istituzionale dell’ICBD
L’ICBD – Club Italiano Cani di Razza ritiene fondamentale favorire la legalità, la trasparenza e la responsabilità nell’allevamento cinofilo italiano.
Non è nostro obiettivo sostenere l’eliminazione dei controlli sanitari o dei requisiti di benessere animale.
Al contrario, riteniamo che ogni allevatore, indipendentemente dalle dimensioni dell’attività, debba rispettare condizioni appropriate di salute, tracciabilità e selezione responsabile.
Allo stesso tempo, consideriamo necessario che le disposizioni vengano applicate distinguendo correttamente il piccolo allevamento domestico dalle strutture professionali di maggiori dimensioni.
Un allevatore che mantiene responsabilmente due o tre fattrici di piccola taglia presso la propria abitazione non deve essere automaticamente assimilato, senza una specifica disposizione normativa, a una struttura che ospita decine di cani.
L’allevamento amatoriale è una realtà espressamente contemplata dalla normativa sanitaria italiana.
La possibilità di svolgerlo anche in abitazione privata è prevista dal Manuale operativo nazionale I&R.
Questa previsione deve essere conosciuta dagli allevatori e correttamente coordinata con le norme regionali e comunali.
Invitiamo pertanto tutti i soci a informarsi attraverso le fonti ufficiali, a richiedere la registrazione e gli adempimenti necessari e a non confondere obblighi relativi agli allevamenti professionali con quelli applicabili alla propria specifica attività.
La tutela della cinofilia comincia dalla legalità, dalla conoscenza e dal rispetto degli animali.
L’ICBD continuerà a promuovere una corretta informazione normativa e una cultura dell’allevamento basata su competenza, responsabilità e trasparenza.
ICBD – CLUB ITALIANO CANI DI RAZZA
La Presidenza
Comunicazione informativa nazionale – 26 ottobre 2026
FONTI NORMATIVE E ISTITUZIONALI
Normativa nazionale – Identificazione e registrazione
- D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134 – Articolo 2, comma 1, lettera aa), e articolo 16.
- D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 220 – Modifiche alla disciplina I&R.
- D.M. 7 marzo 2023 – Manuale operativo I&R, allegato 1, paragrafo 2.4.
- D.M. 27 gennaio 2025 – Modifiche al Manuale operativo I&R.
- D.M. 2 novembre 2023 – Implementazione del SINAC.
Testo ministeriale consolidato del Manuale operativo:
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3323_allegato.pdf
Gazzetta Ufficiale – D.M. 27 gennaio 2025:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/03/17/25A01598/SG
Normativa cinotecnica e fiscale
- Legge 23 agosto 1993, n. 349.
- D.M. 28 gennaio 1994.
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 4.
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 67.
- Classificazione ISTAT ATECO 2025, codice 01.48.99.
Normativa sulla formazione
- D.M. 6 settembre 2023, articolo 5.
- D.M. 23 dicembre 2025, pubblicato il 30 gennaio 2026.
Normativa Regione Campania
- Legge regionale 11 aprile 2019, n. 3, testo vigente con modifiche fino al 2025, articoli 2, 17 e 18.
- Regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1, articolo 30.
https://www.regione.campania.it
Normativa europea
- Regolamento (UE) 2016/429.
- Regolamento (UE) 2026/1818, articoli 5 e 33.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1818
Nota: il presente comunicato ha carattere informativo generale. Le procedure applicabili al singolo allevamento dipendono anche dalla Regione, dal Comune, dall’immobile e dalla concreta organizzazione dell’attività. La registrazione SINAC non sostituisce eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
